Diritto dell'artista interprete [messaggio #144633] |
sab, 03 dicembre 2011 18:51 |
OttO Messaggi: 42 Registrato: novembre 2010 |
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Forse qualcuno conosce meglio di me la materia.
Mi permetto di chiedere se il limite temporale dei cinquant'anni relativo
alla protezione dell'esecuzione (nella fattispecie un concerto) è ancora
tale oppure è stato elevato.
Grazie dell'eventuale chiarimento.
OttO
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Re: Diritto dell'artista interprete [messaggio #144692 è una risposta a message #144691] |
sab, 03 dicembre 2011 23:30 |
jan pieterszoon Messaggi: 69 Registrato: novembre 2010 |
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On 3 Dic, 22:36, jan pieterszoon wrote:
> Ecco il testo italiano ufficiale della direttiva 2011/77/UE
Una lettura sinottica della direttiva ancora vigente (2006/116/CE),
dell'art. 85 della legge 633/1941 sul diritto d'autore e della nuova
direttiva fa emergere che il quadro normativo non è di semplicissima
ricostruzione.
E' rimasta invariata la prima frase dell'art. 3 direttiva 2006:
"I diritti degli artisti interpreti o esecutori scadono cinquant'anni
dopo l'esecuzione". La seconda frase, che prevedeva che il termine
decorresse dalla prima pubblicazione o comunicazione lecita
dell'esecuzione, se avvenuta entro i 50 anni, è così modificata:
"Tuttavia:
- se una fissazione dell'esecuzione con un mezzo diverso dal
fonogramma è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al
pubblico durante detto periodo, i diritti scadono cinquanta anni dopo
la data della prima pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella della
prima comunicazione al pubblico;
- se una fissazione di un'esecuzione in un fonogramma è lecitamente
pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo,
i diritti scadono settanta anni dopo la data della prima pubblicazione
o, se è anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico."
Due considerazioni:
- il termine di riferimento è sempre di 50 anni; la pubblicazione o
comunicazione al pubblico "lecita", per godere della protezione per 50
(non fonogramma, cioè non registrazione audio funzionale a un disco:
penso si riferisca a registrazioni con telecamere, telefonini o mezzi
di fortuna) o per 70 anni (fonogramma) deve avvenire entro quel
termine;
- pertanto per le registrazioni pirata o private (le registrazioni di
servizio dei teatri o quelle fatte dagli amici dell'interprete col suo
consenso ma senza sua autorizzazione alla pubblicazione) o per quelle
che l'interprete non ha voluto pubblicare il termine rimane di 50
anni: la ratio espressa della nuova direttiva è quella di migliorare
le possibilità di sfruttamento economico delle registrazioni e quindi
le registrazioni pirata o private e quelle che l'interprete non ha mai
voluto pubblicare restano fuori dall'allungamento del termine.
jps
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